Art. 2.

      1. Al fine di assicurare che le modalità di rilascio del certificato professionale di cui all'articolo 12-bis della legge 3 maggio 1985, n. 204, introdotto dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, siano omogenee su tutto il territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto appositi princìpi e criteri.